| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
C. 27/12/2002Art. 6. 1. Il Dipartimento della protezione civile, al fine di poter disporre di informazioni urgenti ed omogenee connesse con i propri compiti d'istituto e per le attivazioni delle allerte e degli allarmi meteo-pluvio-idrologici, è autorizzato a riformulare il programma allegato alla convenzione stipulata, per il periodo 2002-2005, con il Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche, concernente la produzione di modellistica idrologica, idraulica e di versante, anche attraverso la costituzione di apposite unità operative. 2. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i centri funzionali regionali e/o le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, nonchè con università o istituti specializ- 3. Il Dipartimento della protezione civile, per la realizzazione del proprio centro funzionale, si avvale delle deroghe di cui all'art. 8 della presente ordinanza, con oneri a carico del fondo della protezione civile. Art. 7. 1. Per le specifiche attività di protezione civile, fino al 31 dicembre 2003, il personale del Registro italiano dighe è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, effettivamente reso, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione ed ad effettuare turni di reperibilità utili ai fini del funzionamento del servizio. Per il personale dirigente, è concessa una retribuzione aggiuntiva pari al 20% delle retribuzioni di posizione in godimento, in deroga all'art. 24 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001. 2. Ai funzionari effettivamente impegnati nelle operazioni di controllo e monitoraggio in emergenza è corrisposto l'intero importo di lavoro straordinario e le eventuali spese di missione, che verranno comunicati dal direttore del Registro Italiano Dighe. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede a carico del fondo della protezione civile. Art. 8. 1. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi è autorizzata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sottoelencate norme: -Legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18; -Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni; -Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni; -Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; -Legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20; -Legge 3 gennaio1978, n. 1, articoli 3 e 4; -Legge 8 agosto 1985, n. 431; - Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9,14,14-bis, 14-ter, 14-quater, e 16; -Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49; -Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies, 37-sexies nonchè delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate; -Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29; - Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25; -Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2; -Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18; -Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8; -Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6; - Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 così come integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999; -Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; -Legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1; -Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 15, 19, 24, 35 e 36; - Contratto collettivo nazionale dei dirigenti dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001, articoli 13 e 14; -Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, art. 19; -Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sottoscritto il 14 settembre 2000, art. 7; -Legge Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 16; -leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga. 2. Alla data d'entrata in vigore del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli Art. 9. 1. Per il persistere delle esigenze connesse alla gestione delle emergenze in atto nel territorio delle regioni Marche e Umbria in relazione alla situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il 27 settembre 1997, e nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2003, delle unità di personale STAC convenzionate ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza 2823/1998 e dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2794/1998. Il relativo onere è posto a carico del fondo della protezione civile. 2. Relativamente ai comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello, il termine di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza n. 3144/2001, come prorogato ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 3174/2002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2003. Il relativo onere è posto a carico delle risorse stanziate dall'art. 7, comma 2, della Legge 13 luglio 1999, n. 226. Art. 10. 1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3168/2001, è prorogato al 31 dicembre 2003. 2. Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza n. 2947/1999 sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2003 relativamente ai contributi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 12 del Decreto-Legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 marzo 1998, n. 61. 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle disponibilità di cui all'art. 15 della Legge n. 61/1998 ed alle leggi finanziarie successive, in attuazione di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 15. Art. 11. 1. In relazione al più gravoso impegno del Corpo forestale della Regione siciliana determinato dall'attività eruttiva dell'Etna è autorizzato, anche in deroga alla normativa indicata nell'art. 8, da parte del medesimo Corpo forestale della regione, l'impiego, anche mediante assunzione con contratto a tempo determinato, del personale appartenente al contingente antin- cendio boschivo nel limite massimo di 150 ore mensili per ciascuna unità e con oneri a carico della regione siciliana. 2. Al fine di realizzare un compiuto sistema informativo territoriale, finalizzato alle attività di prevenzione e monitoraggio dei fenomeni eruttivi del vulcano Etna, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato, con oneri a carico del Fondo della protezione civile, ad avvalersi dei sistemi informativi in possesso dell'Ente parco dell'Etna. 3. Per le specifiche esigenze derivanti dalla situazione emergenziale connessa con i fenomeni eruttivi del vulcano Etna e con gli eventi sismici che hanno interessato la provincia di Catania, e di cui al Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri citato in premessa è autorizzato il conferimento di specifiche prestazioni lavorative, anche di carattere professionale, in deroga alla normativa indicata all'art. 8, anche a trattativa privata, ove necessario mediante affidamenti diretti senza la previa stipulazione di convenzioni in forma scritta, con oneri a carico dei fondi di cui all'art. 15 dell'ordinanza n. 3254/2002. Art. 12. 1. In favore del personale dei C.A.P.I. del Ministero dell'interno, direttamente impegnato nelle attività connesse con l'emergenza determinata dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Campobasso e Foggia e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, può essere autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di cento ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 16 dell'ordinanza n. 3253/2002. Art. 13. 1. Ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte, il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 2002 Il Presidente: Berlusconi |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|